Libera circolazione di persone, permesso di domicilio e di dimora, permesso C ecc.: quando si tratta di domande formali sull’entrata in Svizzera, gli stranieri rimangono presto a corto di risposte. In questa pagina vi aiutiamo ad aprirvi la strada nella selva di leggi, requisiti e permessi.

Einreise in die Schweiz - Schweizer Flagge
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State pensando a una breve soggiorno in Svizzera? O volete invece rimanere più a lungo, vivendo e lavorando qui per svariati anni? In futuro prendereste in considerazione la naturalizzazione? Lo status e i documenti necessari sono molto diversi a seconda degli obiettivi. In parte dipende dall’intenzione di rimanere in Svizzera per un breve o un lungo periodo. E gli stranieri devono anche tenere presente che è molto diverso se si proviene da un Paese europeo o da un altro continente.

Arrivare in Svizzera: lo status dei cittadini UE

La Svizzera non è un Paese membro dell’Unione Europea (UE), ma ha concluso con essa un accordo sulla libera circolazione delle persone. In linea generale, vale il seguente principio: i cittadini dei Paesi UE ed EFTA (European Free Trade Association), in determinate circostanze, godono di maggiori libertà. Possono decidere liberamente dove vivere, lavorare o studiare in Europa. Di quest’area fanno parte oggi 30 Stati, tra cui la Germania, la Francia, ma anche la Polonia e molti altri. Per la Croazia vigono al momento speciali disposizioni transitorie.

Visto sì o no?

In linea generale, gli stranieri dei Paesi UE/EFTA possono entrare in Svizzera senza visto (per un periodo massimo di 90 giorni). I cittadini di tutti gli altri Paesi, i cosiddetti Paesi terzi, necessitano in linea generale di visto.

Ciò significa che necessitano di un visto C (visto Schengen) o visto D (visto nazionale) valido. «I cittadini di determinati Paesi terzi, però, sono esentati dall’obbligo di visto per soggiorni non superiori a tre mesi, ad esempio gli USA e il Brasile», spiega Lukas Rieder, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di Berna. Il visto deve essere richiesto ed emesso prima di attraversare il confine. L’autorità responsabile è l’ambasciata svizzera del Paese interessato.

Se si proviene dall’area UE/EFTA, in linea generale, si distingue tra soggiorno con attività lucrativa e senza attività lucrativa:

Con attività lucrativa:

Il prerequisito è un contratto di lavoro in Svizzera o un certificato di assunzione. Questo permesso di dimora va richiesto al Comune di residenza in Svizzera, di norma non oltre 14 giorni dopo l’arrivo.

Senza attività lucrativa:

Chi arriva in Svizzera senza un lavoro deve rivolgersi all’autorità cantonale competente. I prerequisiti per un permesso sono l’assicurazione malattia obbligatoria svizzera e una prova di sufficienti mezzi finanziari per la permanenza in Svizzera. Le autorità verificano già alla frontiera se la persona che desidera entrare nel Paese possiede i mezzi necessari. L’entità di tali mezzi non si può determinare in modo univoco. «I mezzi per garantire il sostentamento vengono valutati in base alla durata e alle finalità del soggiorno», spiega Lukas Rieder, della Segreteria di Stato competente. Gli importi richiesti, solitamente, non sono eccessivamente elevati. E per studenti e studentesse sono sufficienti cifre più contenute (ad esempio 30 invece di 100 franchi al giorno).

Entrata: casi speciali

Nel concreto ci sono innumerevoli casi straordinari e disposizioni speciali in base alla provenienza dei cittadini stranieri, alle finalità e alla durata del soggiorno. Se il richiedente, ad esempio, presenta un contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato, le autorità rilasciano un permesso per dimoranti temporanei (permesso L). Se il rapporto contrattuale è più esteso, invece, viene normalmente emesso un permesso B; per i cittadini e le cittadine dell’area UE/EFTA, questo permesso ha una validità di cinque anni.

Le basi giuridiche in Svizzera sono uniformi e valgono per l’intero Paese. La loro applicazione e articolazione concreta, però, è di competenza dei 26 Cantoni.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può fornire tutte le informazioni del caso e in particolare un elenco delle autorità cantonali competenti, qui.

Soggiorno: norme per Paesi terzi

In linea generale, va tenuto presente che i diritti e i doveri dei cittadini dei Paesi dell’area UE/EFTA e di quelli di Paesi terzi sono nettamente diversi. I cittadini di Paesi terzi hanno più ostacoli da superare per poter vivere e lavorare in Svizzera. Anche le procedure di autorizzazione richiedono più tempo. Oltre a un contratto di lavoro, spesso è richiesto anche quanto segue:

  • Elevate qualifiche professionali.
  • Il datore di lavoro deve dimostrare che non è disponibile forza lavoro nazionale per la posizione in questione («priorità dei lavoratori indigeni»).
  • Il datore di lavoro deve dimostrare condizioni di lavoro e salariali eque per il settore.
  • I permessi di dimora sono a numero limitato (va rispettato un contingente nazionale e cantonale).
  • Conoscere della lingua in uso nella futura località di residenza (tedesco, francese o italiano).

E vi sono molte altre varianti, quali permessi o documenti per soggiorni brevi, per frontalieri ecc. Per le persone particolarmente facoltose o le aziende può essere vantaggioso negoziare condizioni speciali. Per il resto, la legge prevede differenze o eccezioni alle norme di autorizzazione in casi di particolare interesse pubblico (ad esempio interessi fiscali cantonali) o in casi straordinari. Anche in questo caso, l’applicazione concreta delle norme spetta ai Cantoni.

Proroga, come fare?

È importante tenere presente che i permessi a tempo determinato prima o poi scadono o devono essere rinnovati. L’ente competente in merito è il Comune di residenza. La richiesta di proroga del permesso di dimora deve essere presentata al più tardi due settimane prima della scadenza. Buono a sapersi: normalmente il servizio migrazione cantonale invia con un certo anticipo il cosiddetto avviso di fine validità. Di norma sono richiesti i seguenti documenti: l’avviso di fine validità (se disponibile), il documento estero e un passaporto (valido per almeno tre mesi oltre la data di scadenza del documento estero). Se un cittadino straniero ha perso il posto di lavoro, è possibile che non soddisfi più i requisiti.

Permesso B o permesso C?

La valutazione dei singoli casi e i relativi requisiti dipendono anche in questo caso dallo status e dai programmi del richiedente. In determinate condizioni, un permesso di dimora di categoria B può essere sostituito con un permesso di dimora a tempo indeterminato (permesso C). Per i cittadini UE/EFTA è possibile se vivono in Svizzera da almeno cinque anni e sono integrati nella società (comprese competenze linguistiche).

Acquisire la cittadinanza Svizzera

Come molti altri Paesi, in Svizzera ci sono svariati modi per conseguire una naturalizzazione ordinaria. La cittadinanza di un Paese si ottiene nella maggior parte dei casi semplicemente per filiazione o nascita in una famiglia di quel Paese (filiazione materna o paterna). Parallelamente, è sempre più frequente la naturalizzazione per autorizzazione federale:

Siete stranieri e desiderate diventare cittadini svizzeri? I cittadini stranieri possono accedere alla naturalizzazione ordinaria se hanno vissuto per almeno 10 anni in Svizzera (di cui tre negli ultimi cinque prima di presentare la richiesta). Prerequisito è un permesso di domicilio (permesso C).

La cosiddetta naturalizzazione agevolata è prevista, tra le altre, per persone

  • spostate con un cittadino o una cittadina svizzera;
  • appartenenti alla terza generazione di stranieri e nate in Svizzera.

Parola chiave: acquisire la cittadinanza svizzera: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden.html

Sito ufficiale per l’entrata e il lavoro in Svizzera: FAQ – Entrata (admin.ch), FAQ – Lavoro (admin.ch)

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