Chi vuole lasciare un appartamento in affitto e restituire le chiavi con un breve preavviso, deve superare alcune difficoltà. In determinate circostanze è di fatto possibile disdire il contratto di affitto con un breve preavviso. Tuttavia, sia gli inquilini che i locatori devono fare attenzione a non cadere in alcune trappole. E per appartamenti costosi è difficile trovare un inquilino subentrante.
Sempre più persone traslocano con un breve preavviso. Di fatto ci sono dei motivi giustificati: è possibile che a causa del lavoro a orario ridotto l’inquilino non sia più in grado di pagare il canone d’affitto. Una relazione può finire, si può cambiare il posto di lavoro o traslocare in una casa di proprietà.
«Oggi viviamo in un’era frenetica», conferma Fabian Gloor dell’Associazione Svizzera Inquilini. Fabian si occupa dell’hotline e conosce le domande più frequenti sul diritto di locazione. Conosce anche i «difficili» temi giuridici concernenti una disdetta anticipata del contratto.
Disdetta: le disposizioni di legge
In breve vale quanto segue: sostanzialmente ogni inquilino è tenuto a rispettare il contratto. I termini di disdetta sono diversi a seconda della regione e del contratto. In molte regioni della Svizzera, ad esempio, è consuetudine che l’appartamento venga disdetto alla fine di ogni trimestre. Ossia rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno o il 30 settembre. Contemporaneamente vale anche un termine di disdetta di tre mesi.
Oggi però sempre meno traslochi avvengono entro i termini di disdetta ufficiali.
Fabian Gloor dell’Associazione Svizzera Inquilini
Rispettando determinati presupposti, la legge offre agli inquilini l’opzione di liberarsi dei loro obblighi contrattuali. In concreto questa disdetta anticipata è regolata nell’articolo 265 CO.
L’inquilino deve informare l’amministratore delle sue intenzioni di traslocare e deve trovare entro il termine desiderato un inquilino sostitutivo, che dovrebbe essere solvente e pronto a rilevare l’appartamento alle condizioni vigenti.
Tuttavia la pratica nasconde delle trappole, vedere anche https://www.newhome.ch/blog/de/mieten/ausserterminliche-kuendigung-stolpersteine-im-mietrecht/. Un esempio: poiché in alcune regioni sempre più appartamenti sono vuoti, è diventato più difficile trovare inquilini sostitutivi. «Alcune persone sono disperate», racconta Fabian Gloor. Prendiamo l’esempio di Markus W. di B.: anche se trovò un paio di persone interessate a visitare l’appartamento, tutti rifiutarono: «Troppo costoso….», era il motivo per la disdetta.
Responsabile del canone di affitto – ma per quanto tempo?
Un’altra esperienza che molto spesso viene riferita è questa: l’amministratore assicura di volersi occupare personalmente della ricerca dell’inquilino subentrante. Solo che poi il tutto sfocia in un conflitto se l’inquilino subentrante interessato non firma il contratto. O se il nuovo contratto viene stipulato solo in ritardo. In questo caso l’inquilino attuale rischia che gli affitti arretrati si accumulino per mesi. Infatti formalmente il suo contratto non è stato ancora disdetto e quindi anche il suo obbligo di pagamento continua a valere. Deve pagare tutti i canoni di affitto e le spese, nel caso peggiore fino al termine per la disdetta.
FAQ: Disdetta anticipata
Una prima conclusione: la disdetta anticipata comporta per inquilini e proprietari domande sempre nuove. Qui riassumiamo le FAQ più frequenti e vi presentiamo le soluzioni:
È possibile lasciare l’appartamento in anticipo se si trova un inquilino subentrante?
Sostanzialmente sì. Il diritto svizzero prevede la possibilità della restituzione anticipata (CO articolo 264). In questo modo è possibile uscire dal contratto, indipendentemente dalla data prevista per la disdetta. A tal scopo è necessario trovare un inquilino subentrante solvente accettabile, che dichiari per iscritto di essere disposto a rilevare l’appartamento alle stesse condizioni. Ora l’amministratore ha altre da due a tre settimane di tempo per verificare l’inquilino o gli inquilini subentranti proposti.
Una durata di locazione minima o un contratto triennale è ammesso?
Sì. Laddove oggi l’offerta di appartamenti sia superiore alla richiesta, sono sempre più frequenti tali contratti con una durata di locazione minima, ecc. Tuttavia, anche in questo caso è possibile una disdetta anticipata del contratto, se si riesce a trovare un inquilino sostitutivo. Suggerimento: riflettete in anticipo quanto buone sono le possibilità di trovare persone interessate, per lo stesso appartamento allo stesso canone di locazione incl. spese.
Il locatario può proibirmi di cercare e proporre un inquilino subentrante?
No. Non può negare questo diritto. L’articolo 264 CO di cui sopra è vincolante. Non è neanche possibile modificare questo aspetto nel contratto, a sfavore dell’inquilino.
Come si fa a uscire da un contratto comune?
Se più persone sono responsabili in modo solidale per il contratto e hanno tutte firmato, devono anche disdire insieme. La procedura con la disdetta anticipata è possibile se gli inquilini sono tutti d’accordo. Devono anche lasciare l’appartamento e restituire le chiavi contemporaneamente. I giuristi direbbero: «Le azioni giuridiche sono possibili solo insieme.»
Posso disdire anticipatamente anche una camera in una casa condivisa?
Sì. I subaffittuari hanno gli stessi diritti verso all’inquilino principale come in qualsiasi altro rapporto di locazione. Attenzione: la situazione è diversa se tutti i partner di una casa condivisa sono partner contrattuali di pari diritto (vedi sopra). In questo caso possono disdire il contratto solo insieme, ma come in altri casi hanno anche la possibilità di una disdetta anticipata.
Quando il locatario deve accettare l’inquilino subentrante?
Quale sia un periodo di riflessione opportuno è oggetto di discussione tra inquilini e proprietari. In presenza di un amministratore professionale, si può presupporre che la verifica non dovrebbe durare più di due settimane. In caso di rapporti di locazione privati, deve essere previsto un tempo di riflessione più lungo, in genere di circa 30 giorni.
Il locatario può rifiutare un inquilino sostitutivo?
Un inquilino sostitutivo è accettabile se è pronto e in grado di rilevare il contratto di affitto esattamente alle stesse condizioni. Un rifiuto deve essere motivato in modo obiettivo. Esempio: il canone di affitto sarebbe troppo alto per l’inquilino sostitutivo. Oppure si tratta di un piccolo appartamento di due locali e l’inquilino sostitutivo desidera abitarci in cinque. Eventuali aspetti riguardanti l’apparenza come provenienza, sesso, età, ecc. non sarebbero ammessi come motivo per il rifiuto.
Ho segnalato un inquilino sostitutivo, l’amministratore non ha mai reagito e non vuole accettare le chiavi. Quali sono i miei diritti?
È necessario essere in grado di dimostrare di aver segnalato un inquilino sostitutivo disposto a rilevare l’appartamento. In questo caso è possibile lasciare l’appartamento in questa data restituendo le chiavi per posta raccomandata.
Il locatario ha detto fin dall’inizio che desidera cercare personalmente un inquilino subentrante. Quest’ultimo però non vuole rilevare subito l’appartamento, bensì solo tra due mesi. Devo pagare per tutto questo tempo il canone di affitto?
È una domanda difficile. Consigliamo sempre di farsi confermare per iscritto la disdetta del contratto! Solo con una conferma per iscritto potrete essere certi ….ad esempio di potervi liberare dagli obblighi contrattuali al giorno X. Se una tale conferma manca, è assolutamente il caso di impegnarsi seriamente a cercare un inquilino subentrante! Conferme vaghe e a parole dono sempre pericolose.
Cosa succede se il contratto con l’inquilino subentrante non viene concluso?
Nella pratica ciò si verifica di frequente. Forse il canone di affitto viene rincarato, il tutto procede troppo velocemente per un interessato o il locatario cambia idea. Dal punto di vista giuridico per una disdetta anticipata vale quanto segue: decisivo non è quando viene stipulato il nuovo contratto, bensì trovare almeno un inquilino subentrante che soddisfi i presupposti di legge di cui sopra. Si esce dal contratto nel giorno in cui l’inquilino sostitutivo sarebbe pronto a rilevare l’appartamento. In caso di controversia è però necessario poterlo dimostrare. Pertanto le conferme di inquilini subentranti dovrebbero essere sempre documentate e copiate con cura. I documenti sugli inquilini sostitutivi devono essere consegnati all’amministratore per posta raccomandata (anche in questo caso come prove).
Ho inoltrato un interessato al mio appartamento direttamente all’amministratore. Da allora non ho saputo più niente. Cosa mi consigliate?
Inoltrare semplicemente gli interessati può essere problematico. Il nostro consiglio è di conservare le conferme dell’interessato nei propri documenti e inviarli quindi all’amministratore per posta raccomandata.
Sono disperato: da settimane non trovo nessun inquilino subentrante perché l’appartamento al momento è troppo costoso. Cosa mi consigliate?
Ovviamente è importante cercare davvero con impegno. Pubblicate annunci online, chiedete ad amici e conoscenti, ecc. Per ammortizzare il danno finanziario si potrebbe anche optare per un subaffitto. Subaffittando l’appartamento a un prezzo leggermente più economico, è possibile compensare in gran parte le perdite. Cercate un compromesso con l’amministratore, infatti il subaffitto presuppone il suo consenso. A proposito: il diritto di locazione svizzero conosce il principio dell’«obbligo di minimizzazione del danno», il locatario è anche tenuto a prestare il suo contributo. Ad esempio mostrandosi pronto a compromessi e cercando attivamente un inquilino subentrante.
Sono un locatario privato: un inquilino vuole lasciare l’appartamento e restituire le chiavi con un breve preavviso. Come devo comportarmi?
Sopra e in un altro articolo abbiamo spiegato la situazione giuridica. Sostanzialmente potete presupporre che l’inquilino conosca la legge e si comporti correttamente secondo l’art. 264 CO (ossia cerchi l’inquilino subentrante e lo trovi). Poiché però per i locatari vale anche il principio dell’obbligo di minimizzazione del danno deve essere considerato anche quanto segue: per il locatario può essere vantaggioso ricordare esplicitamente l’affittuario dei suoi obblighi. In un modo o nell’altro è opportuno cercare interessati anche personalmente. Non può essere mai escluso che l’inquilino attuale o un inquilino subentrante segnalato sia completamente insolvente. I debiti potrebbero non essere sufficientemente coperti dalla garanzia locativa, qualcuno potrebbe sparire all’estero, ecc. Pertanto generalmente è nell’interesse del locatario attivarsi personalmente.
Ulteriori informazioni e un contratto di locazione modello sono riportati qui: https://www.newhome.ch/blog/de/mieten/mietvertrag-abschliessen-worauf-achten/
Sono entrata in un Appartamento in sub affitto. Ho pagato il mese
D‘affitto piu tre mess di garanzia.‘
Dopo pochi giorno lAIL mi ha Staccato la corrente in quanto ha ricevutola
Disdetta da parte della vecchia inquilina
Ho dovuto pagare FR 102 per il servizio di picchetto d‘emergenza per riattaccare la Luce dopodiverse ore.
NOn avrebbe dovuto lamministrazione avvisare AIL del Nuovo inquilino. Loro dicono che spettava alla vecchia inquilina. Chi ha ragione?
Buongiorno Signora Forzano
Non ci è del tutto chiaro chi fosse un inquilino legale in quale momento.
Fondamentalmente, se eri un inquilino in quel momento, non devi pagare per il servizio elettrico di emergenza.
Il padrone di casa è responsabile di assicurare che l’appartamento sia utilizzabile e abitabile secondo l’accordo comune.
Le riparazioni urgenti (riscaldamento, elettricità, lavatrice rotta, ecc.) sono a carico del padrone di casa e deve pagare le spese.
Solo i lavori minori che non richiedono competenze speciali devono essere fatti dall’inquilino (sostituire una lampadina).
Cordi saluti
Il tuo team newhome
Io e il mio compagno dobbiamo entrare questo fine settimana (inizio marzo) in un nuovo appartamento con contratto di subaffitto, ma il padrone di casa tarda nella firma del contratto. Lo abbiamo contattato più volte, ma tra il ritardo nelle risposte e pure nella stesura del contratto siamo arrivati all’ultimo momento. Ci eravamo accordati verbalmente per il subaffitto da metà gennaio.
Possiamo entrare nell’appartamento anche se la firma del contratto avverrà in ritardo? Ormai ci siamo già organizzati tra affitto di furgoncino del trasloco, stipulazione di contratto di telefonia, rc, ali, ecc..
Buongiorno Marianne
Ai sensi dell’articolo 256 del Codice delle Obbligazioni (CO), il locatore deve consegnare l’abitazione «nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata». È valido anche un contratto concluso oralmente.
Si può chiedere un risarcimento danni, ad esempio per un alloggio alternativo, se si devono immagazzinare i mobili. – Può essere d’aiuto informare per iscritto il locatore in merito alla legge e all’obbligo di pagare i danni.
Ciò, tuttavia, può risultare difficile in presenza di meri accordi verbali, che non possono essere provati. Vi invito pertanto a
a) richiedere immediatamente il contratto scritto.
b) chiedere e assicurarvi quando esattamente avverrà la consegna (giorno e ora esatta).
Cordiali saluti
Il Team newhome
Buongiorno,
Ho un contratto di affitto di un anno senza preavviso di disdetta. Per motivi lavorativi sto rientrando in Italia (non tornero’ in svizzera) e il locatario non ha accettato una disdetta anticipata con una “buona uscita”. Dal punto di vista penale/civile se non dovessi decidere di non pagare piu’ il canone cosa potrebbe succedere?
Rispondi Jürg Zulliger, newhome:
Buona giornata
Non possiamo giudicare il singolo caso. A seconda della posizione, un appartamento libero a breve termine può essere riaffittato rapidamente e senza problemi.
Se non adempite al contratto e non pagate l’affitto: Questo è difficile. Il padrone di casa potrebbe poi cercare di far valere le sue pretese finanziarie attraverso l’ufficio di recupero crediti.
C’è una via d’uscita elegante. Secondo il diritto di locazione svizzero, potete rescindere il contratto senza preavviso se trovate un inquilino sostitutivo solvibile e ragionevole. Il nuovo inquilino deve essere disposto a prendere in consegna l’appartamento alle stesse condizioni e alla data da voi desiderata.
Speriamo che questo vi aiuti e vi auguriamo ogni successo.
Cordiali saluti
Jürg Zulliger e il team di nehwome
Buongiorno, abbiamo avuto la possibilità di comperare una casa. Purtroppo il nostro contratto d’affitto scade al 31 maggio con disdetta di 3 mesi. Ci siamo subito mossi per cercare subentrante, oggi parlando con l immobiliare mi hanno detto che non basta presentare 1 solvibile disposto a rilevare il nostro contratto ma che deve rispettare anche altre regole…ad esempio il nuovo subentrante deve rimanere minimo 1 anno nel nostro appartamento, ho chiesto di avere delucidazioni su altre regole per potermi orientare ma mi è stato risposto che mon possono fornirmeloe..tutto questo eènormale? Grazie
Buongiorno
Un nuovo inquilino può essere obbligato a una durata contrattuale più lunga solo se anche il contratto del precedente inquilino lo prevedeva. Per rescindere anticipatamente il contratto, è necessario trovare un nuovo inquilino solvibile che subentri nell’appartamento alle stesse condizioni contrattuali. Vedi anche: https://www.newhome.ch/blog/de/mieten/mietrecht/kuendigung-mietvertrag/ausserterminliche-kuendigung-stolpersteine-im-mietrecht/
Cordiali saluti
Il Suo newhome team
Buongiorno, ho appena lasciato il mio appartamento trovando un subentrante ben accetto dal proprietario di casa. Siccome il mio contratto è in vigore ancora per due anni sono a conoscenza che il subentrante deve accettare le medesime condizioni dell’appartamento. Ora il proprietario a notato dei danni (es. mobile in bagno bagnato involontariamente con la doccia) che vuole farmi pagare a me secondo un calcolo fatto da lui personalmente. Mi suggerisce inoltre di non far intervenire l’assicurazione. Ma se ho trovato un subentrante che accetta le medesime condizioni attuali dell’appartamento sono io che uscendo devo pagare i piccoli danni che involontariamente ho fatto o vanno a carico del subentrante che accetta le condizioni dell’appartamento? Grazie mille per aiutarmi.
Buongiorno
Effettivamente siete responsabili per gli eventuali danni prodotti durante il periodo di locazione. A nostro avviso ciò non ha nulla a che vedere con l’inquilino subentrante e quindi un nuovo rapporto di locazione. Per il calcolo dell’entità del danno è da tenere conto della durata di vita media degli oggetti. Esempio: se la carta da parati o la tinteggiatura a dispersione devono essere rinnovate dopo cinque anni pagate solo la metà (perché per questo elemento della costruzione si considera una durata complessiva di 10 anni).
Cordiali saluti
Il Suo newhome team
buongiorno,
ho un contratto di affitto con disdetta di 3 mesi. Da marzo devo trasfermi in un’altra città quindi se mandassi una disdetta entro il 15 dicembre, dal 15 marzo sarei “libera”. Il mio dubbio nasce dal fatto che una mia amica vorrebbe subentrarmi nel contratto e il locatore è d’accordo. Come devo muovermi? devo mandare la disdetta lo stesso o basta il modulo di subentro? so che il modulo di subentro va poi registrato, se ne occupa il locatore? sapete indicarmi tutte le azioni che devo intraprendere per far andare a buon fine il passaggio? grazie in anticipo!
Buongiorno
Se disdice ordinariamente deve rispettare il termine di preavviso di 3 mesi come anche le scadenze legali o contrattuali di disdetta. Il 15 marzo generalmente non è una scadenza di disdetta.
Se però dispone di un subentrante e il locatore lo accetta, può disdire straordinariamente per il 15 marzo (articolo 264 del Diritto delle obbligazioni). Ciò lo deve annunciare al locatore e disporre di una conferma per iscritto che il subentrante è disposto a riprendere l’appartamento per il 15 marzo alle medesime condizioni. Questa conferma è quindi da inoltrare al locatore. In seguito, richiederei una conferma scritta dal locatore.
Cordiali saluti
Il Suo newhome team
Buongiorno, sono locatore e l’inquilino ha trovato un subentrante liberandosi dunque dal vincolo contrattuale per il pagamento della pigione.
Il subentrante però ha cambiato idea ed al momento della riconsegna della casa l’nquilino non ha voluto riconoscere i difetti (sporco,danni, ecc.) sostenendo di essere svincolati dagli obblighi contrattuali e che il subentrante avrebbe ripreso la casa allo stato in cui si trovava…
L’inquilino uscente è responsabile dei danni e difetti anche se aveva trovato un subentrante ?
Buongiorno,
Grazie per aver condiviso la vostra situazione. La responsabilità per i danni e i difetti nella casa dipende spesso dai termini specifici del contratto di locazione e dalle leggi locali. Tuttavia, posso fornirvi alcune informazioni generali che potrebbero essere utili.
Se l’inquilino ha trovato un subentrante e ha rispettato tutti i termini del contratto di locazione, compresa l’approvazione della gérance o del proprietario per il subentrante, potrebbe essere liberato da alcune responsabilità contrattuali. Tuttavia, ciò di solito non esime l’inquilino uscente da eventuali danni o difetti che erano già presenti nella casa prima del subentro.
In altre parole, se i danni o i difetti esistevano prima che il subentrante prendesse in consegna la casa, è possibile che l’inquilino uscente sia ancora responsabile di tali problemi. È importante documentare accuratamente le condizioni della casa sia prima che dopo il subentro, in modo da poter dimostrare chiaramente l’origine dei danni o dei difetti.
Tuttavia, per una risposta più precisa e legale, vi consigliamo vivamente di consultare un avvocato specializzato in diritto delle locazioni o di contattare l’agenzia di locazione competente per chiarire la vostra situazione specifica in base alle leggi locali e al contratto di locazione.
Speriamo che queste informazioni siano utili e vi auguriamo buona fortuna nella risoluzione di questa questione.
Cordiali saluti,
L’équipe newhome
Buon giorno a tutti. volevo chiedervi gentilmente una informazione. Il mio inquilino mi ha presentato un inquilino subentrante ed il relativo modulo di interesse al subentro firmato da entrambi.
Qualora accettassi , come locatore , quali step devo fare ?
1- preparare un nuovo contratto cartaceo ( alle stesse condizioni) al nuovo inquilino indicando che lui prende in subentro il contratto precedente etc etc ?
2- Se alla fine non firmasse per ripensamento, il precedenti inquilino deve continuare a pagare il canone ?
grazie mille un caro saluto
Buongiorno,
Grazie per la sua domanda. In base alla legge svizzera sugli affitti, quando un inquilino presenta un subentrante e il modulo di interesse al subentro è firmato da entrambe le parti, ci sono alcune fasi importanti da seguire come locatore:
1. Nuovo Contratto di Locazione: È necessario preparare un nuovo contratto di locazione per il nuovo inquilino. Questo contratto dovrebbe generalmente avere le stesse condizioni del contratto precedente, comprese le condizioni di locazione, le spese e altre clausole pertinenti. Il nuovo inquilino prenderà in subentro il contratto precedente e le sue responsabilità.
2. Approvazione del Subentro: Dopo aver redatto il nuovo contratto, dovrebbe essere sottoposto all’approvazione del subentrante. Il subentrante deve essere d’accordo con tutte le condizioni del contratto e firmarlo. Tuttavia, il subentrante ha il diritto di ritirarsi fino a quando il contratto non è stato firmato da entrambe le parti.
3. Ripensamento del Subentrante: Se il subentrante decide di non firmare il contratto dopo aver inizialmente accettato, la situazione potrebbe variare in base a quanto stabilito nel modulo di interesse al subentro e nel contratto. In genere, se il subentrante si ritira senza una giusta causa, il locatore potrebbe chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Tuttavia, non possiamo fornire informazioni più dettagliate poiché le implicazioni legali possono variare in base ai dettagli specifici del vostro caso. Per ulteriori informazioni, potete consultare altri articoli sul nostro blog relativi ai subaffittuari e al passaggio di proprietà degli appartamenti.
Speriamo che queste informazioni siano utili.
Con cordiali saluti,
Il newhome Team
Buongiorno, ci è stato proposto un subentro in un appartamento di nostro interesse.
Il contratto iniziale di locazione in cui subentreremmo ha scadenza a maggio 2024.
È possibile chiedere nel subentro una scadenza differente ( ad esempio 4 anni) o bisogna rispettare la scadenza del contratto in cui subentro e rifare un contratto nuovo a maggio, con il rischio che il locatore mi aumenti la pigione?
Grazie
Rispondi Jürg Zulliger, newhome:
Buona giornata
Naturalmente, si può cercare di rinegoziare la durata del contratto, ecc. Tuttavia, non conosciamo le intenzioni del locatore. Dovreste verificare su quali costi e su quale tasso di interesse di riferimento si basa l’affitto attuale e se è ragionevole rispetto all’affitto locale.
Cordiali saluti
Jürg Zulliger, autore di newhome